
In particolare, il bonus fiscale spetta relativamente alle campagne pubblicitarie effettuate su tv e radio analogiche e online, giornali quotidiani e periodici, a partire dal 2018.
Bonus pubblicità 2018 a chi spetta?
Possono accedere al bonus:
- – i titolari di reddito di impresa, indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato;
- – gli esercenti arti e professioni;
- – gli enti non commerciali.
SPESE AGEVOLABILI
Le spese agevolabili sono quelle riguardanti investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore complessivo superi di almeno l’1% degli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Per beneficiare del bonus pubblicità 2018 pertanto occorre che:
- nell’anno precedente alla domanda del bonus, si siano effettuati investimenti pubblicitari;
- che tali investimenti, nel 2018, siano maggiori di almeno l’1% rispetto al 2017.
- che l’investimento in campagne pubblicitarie avvenga su:
- quotidiani e periodici;
- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
- per gli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative è riconosciuto un aumento del credito d’imposta al 90%.
Per stessi mezzi di informazione si intendono non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, emittenti radiofoniche o televisive.
Nel caso di investimenti veicolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento va determinato distintamente in relazione ai due mezzi utilizzati.
AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta è pari al 75%, innalzato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start up innovative, del valore incrementale degli investimenti effettuati sui mezzi pubblicitari sopraindicati, a condizione che tale incremento sia almeno pari all’1%.
Il credito d’imposta liquidato potrà tuttavia essere inferiore a quello richiesto, qualora l’ammontare totale delle richieste superi quello delle risorse stanziate.
AMMISSIBILITA’
Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, la sua concessione richiederà l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, come stabilito per legge in relazione ad ogni beneficio di carattere economico destinato alle imprese.
Il credito d’imposta, nella forma di contributo in conto esercizio, sarà rilevato in bilancio adottando la stessa modalità di rilevazione contabile per competenza adottata per la spesa a cui afferisce.
DOMANDA DI AMMISSIONE
I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio, usufruendo di una “finestra temporale” di trenta giorni, attraverso apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’anno in corso, la finestra per la prenotazione si apre, per trenta giorni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
In fase di prenotazione bonus pubblicità 2018, l’interessato deve indicare i seguenti dati obbligatori:
- dati identificativi del lavoratore autonomo o dell’azienda;
- costo totale degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno;
- costo totale degli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di comunicazione nell’anno precedente;
- l’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale e in valore assoluto
- misura del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.
Entro i successivi trenta giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
La determinazione del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi dai richiedenti con le stesse modalità informatiche usate per la prenotazione.
La tempistica di tale adempimento sarà determinata con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o comunitarie aventi per oggetto la medesima spesa;
Il credito d’imposta è poi utilizzabile in compensazione tramite Mod. F24, presentando apposita comunicazione telematica su piattaforma delle entrate.
Lo studio resta a disposizione per chiarimenti in merito.