Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300″ ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi da amministratori e/o dipendenti a vantaggio della società.
Tra i reati previsti e che il Legislatore continuamente aggiorna con nuove fattispecie, si annoverano a titolo meramente esemplificativo i reati societari, quelli contro la pubblica amministrazione, le frodi ai danni dello Stato o della UE, la violazione della normativa a tutela dei lavoratori (D. Lgs. n. 81/2008), il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo, l’associazione per delinquere. Il decreto 231/2001 prevede in particolare che la responsabilità dell’ente (società) venga accertata nel medesimo procedimento penale ove siano imputati i soggetti apicali che hanno agito nell’interesse dell’azienda stessa, essendo punito oggi anche il tentativo di reato.
Le sanzioni previste dal Decreto 231/2001 vanno da quella pecuniaria (fino ad 1,5 milioni di euro) a quelle interdittive e cautelari (commissariamento dell’azienda, divieto di contrattare con la P.A., revoca di licenze e concessioni funzionali all’esercizio dell’attività).
Nel caso di ipotizzata commissione di uno degli illeciti previsti dal decreto, la responsabilità dell’ente è presunta se l’ente stesso non ha adottato un Modello che, a norma dell’art. 6 del Decreto 231, possa essere idoneo a prevenire i reati in esso previsti.
Dunque, la mancata adozione del modello espone l’azienda a tutte le misure cautelari che la Magistratura può adottare fino all’esito dell’intero procedimento penale (l’onere della prova è a carico dell’imprenditore), laddove l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rovescia l’onere della prova a carico della Pubblica accusa che dovrà, in tal caso, dimostrare l’inidoneità del Modello, non potendo così in mancanza ottenere l’applicazione delle misure cautelari.
L’adozione del Modello organizzativo, dunque, se da un lato consente l’esonero di responsabilità dell’ente, dall’altro realizza anche dei benefici aziendali rispondenti ad una migliore organizzazione interna e funge da strumento di comunicazione nei riguardi di tutti i portatori di interesse (stakeholder).
Clausola d’esonero e modalità operative
L’art. 6 del Decreto stabilisce che per essere “esonerato” da responsabilità, l’ente deve dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti penali considerati. La norma prevede inoltre l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, interno all’ente, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento.
L’adozione del Modello si articola sostanzialmente in sei fasi:
- Valutazione della realtà aziendale ed analisi delle aree a rischio di commissione di reati
- Predisposizione del Codice Etico
- Realizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001
- Delibera del CdA di approvazione del Codice Etico e del Modello
- Delibera del CdA di Nomina dell’Organismo di Vigilanza
- Formazione di tutto il personale sul Modello Organizzativo
Benefici
- Benefici economici diretti: mancata applicazione di sanzioni economiche pecuniarie.
- Benefici economici indiretti: mancata applicazione di misure cautelari ed interdittive previste dal Decreto.
- Benefici aziendali: miglioramento dell’organizzazione interna aziendale ed implementazione della comunicazione nei riguardi
di tutti i portatori di interesse. - Benefici competitivi: la mancata applicazione di sanzioni economiche o interdittive scongiura l’iscrizione di queste nei pubblici registri e dunque non pregiudica i rapporti commerciali e le pratiche amministrative, sia con riguardo alle gare d’appalto pubbliche che all’erogazione di finanziamenti pubblici o privati.
- Benefici per Amministratori, Direttori Generali e Soci: con la salvaguardia del patrimonio del socio all’interno dell’azienda, quest’ultimo non soggiace ad azioni di responsabilità da parte di singoli soci o creditori della società che, alla lettera del nuovo diritto societario, risultano essere di tutta importanza.
Dcpe ha al suo interno tutte le professionalità necessarie ad espletare le modalità operative descritte in precedenza: dalla mappatura dei rischi connessi alla realtà aziendale, all’elaborazione del Modello idoneo alla prevenzione dei reati con riferimento all’azienda considerata, per passare alla formazione del personale sulle modalità di osservanza del Modello.
I professionisti dello Studio Dottori Commercialisti Pescara possono inoltre assumere ruoli all’interno dell’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto, sia monocratico che collegiale, possedendo i requisiti previsti dalle Linee Guida elaborate da Confindustria.
Documenti allegati in formato .pdf
- Sanzioni Decreto Legislativo nr. 231 – size 72KB
- Misure cautelari ed interdittive: schema – size 104KB
- Sentenza Sicurezza Tribunale di Trani – size 420KB
- Reati Ambientali – size 76KB
- Vantaggi Adozione Modello 231 – size 32KB