- Progettazione comunitaria
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- Decreto legislativo 231/2001
- Contenzioso Tributario
Cos’è il transfer pricing?
In condizioni di mercato aperto e di libera concorrenza, qualora due individui o società indipendenti pongano in essere una transazione economica di qualsiasi natura (acquisto di beni, prestazione di servizi, finanziamenti, etc.), la contrapposizione dei relativi interessi si riflette nel prezzo concordato tra le parti, comunemente definito “ a valore di mercato”.
Tuttavia, qualora tali parti o società dovessero essere collegate, consociate, o soggette a un controllo comune da parte di un’altra entità, tale opposizione di interessi può venire meno o essere influenzato dall’interesse di gruppo o di una singola entità dello stesso.
I prezzi di trasferimento sono i prezzi concordati nelle transazioni tra parti o entità facenti parte del medesimo gruppo multinazionale.
Cosa analizza il transfer pricing?
Nelle transazioni tra parti correlate, le autorità fiscali possono avere il sospetto che l’assenza di una contrapposizione di interessi possa indurre le parti a concordare prezzi che non siano a valore di mercato al fine di trarre un beneficio fiscale, ad esempio sfruttando un regime fiscale maggiormente favorevole al quale è assoggettata una delle parti (in termini di maggiori deduzioni fiscali, aliquota fiscale più bassa, opacità fiscale, etc.).
Attualmente, quasi tutti i Paesi del mondo hanno adottato specifiche norme tributarie basate sullo standard internazionale basato sul cosiddetto “Arm’s Length Principle”, il quale stabilisce che i prezzi di trasferimento infragruppo debbano essere determinati utilizzando specifici metodi di valutazione e criteri, finalizzati a garantire che tali prezzi riflettano le condizioni che sarebbero state concordate tra parti indipendenti in condizioni di libero mercato e considerando la creazione di valore di ciascuna di esse.
La definizione, l’applicazione ed il controllo di politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo finalizzate alla corretta attribuzione del reddito tra le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, secondo quanto previsto dall’ arm’s length standard, è diventato da tempo un fattore critico, sia per la gestione del rischio, sia per il successo della pianificazione strategica dei gruppi multinazionali.
Non esiste più un’impresa con un’attività internazionale significativa che non riconosca il ruolo che il Transfer Pricing può rivestire nella riduzione dei rischi fiscali connessi alle operazioni transfrontaliere, nel miglioramento delle procedure aziendali e nell’ottimizzazione del carico fiscale e dei flussi di cassa.
La normativa fiscale italiana non fa eccezione, come chiaramente attestato sia dall’assoluta centralità dell'analisi del “valore normale” delle transazioni infragruppo, nell’ambito dell’attività di verifica e accertamento, sia da una serie di importanti novità in campo normativo, che, negli ultimi quindici anni, a partire dall’introduzione degli “accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (APA)" e del regime di “oneri documentali” ai fini della disapplicazione delle sanzioni amministrative, recentissimamente riformato, ha portato infine al sostanziale allineamento delle regole italiane a quanto raccomandato dalle Linee Guida OCSE.
A chi si applica?
Come premesso, i prezzi di trasferimento sono i prezzi concordati in qualsiasi tipo di transazione effettuata tra società o entità appartenenti al medesimo gruppo multinazionale. Purtroppo non esiste una definizione universale di cosa si intenda per “controllo” e relativa appartenenza a un gruppo pertanto a seconda del Paese si possono trovare definizioni maggiormente ristrette (ad esempio, solo con riferimento alle società appartenenti a un gruppo) o ampie (ad esempio, sulla base di una certa soglia partecipativa al capitale di una società).
In Italia, ai sensi del Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018, la disciplina dei prezzi di trasferimento trova applicazione qualora, tra imprese associate:
- Una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra.
- Lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese.
Il Decreto fornisce altresì la definizione del concetto di “partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale”, ossia:
- La partecipazione per oltre il 50 per cento nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un’altra impresa.
- L’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.
Al fine di garantire che le società rispettino gli obblighi di corretta valutazione delle transazioni infragruppo e per facilitare eventuali verifiche fiscali in materia di prezzi di trasferimento, le autorità fiscali di vari Paesi hanno introdotto l’obbligo o la facoltà di predisporre un relativo set documentale.
Dal 2020, la documentazione in materia di prezzi di trasferimento richiesta dalla normativa italiana è in linea con le raccomandazioni dell’OCSE ed è strutturata in due differenti documenti:
- Masterfile, il quale è un documento avente ad oggetto il Gruppo multinazionale di cui l’entità è parte; e.
- La documentazione nazionale avente ad oggetto la singola entità italiana.
Qualora il contribuente volesse avvalersi delle semplificazioni garantite in caso di servizi a basso valore aggiunto è previsto un terzo specifico documento.
Tale regime di oneri documentali è comunque di natura opzionale e non obbligatoria e il contribuente ha la facoltà di aderire o meno allo stesso.
Il caso di adesione e qualora il set documentale dovesse essere considerato idoneo in termini di struttura e contenuti, al contribuente è garantita la disapplicazione delle sanzioni amministrative in caso di rettifica ai prezzi di trasferimento in caso di verifica fiscale.
Il contenuto e la struttura di tale documentazione sono indicati nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020. Ulteriori chiarimenti in materia sono forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 26 novembre 2021.
Tale documentazione deve essere predisposta (o aggiornata) su base annuale dalla relativa entità italiana e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da parte del legale rappresentante della stessa entro l’invio della relativa dichiarazione dei redditi, ossia l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Affinché tale documentazione possa essere considerata accettabile in sede di verifica fiscale il contribuente deve altresì necessariamente indicarne il possesso nel rigo RS 106 della relativa dichiarazione dei redditi, nel quale devono altresì essere indicati la tipologia di controllo e l’importo complessivo delle transazioni infragruppo, sia attive sia passive, poste in essere dall’entità italiana nel corso del relativo periodo d’imposta.
Forniamo consulenza e supporto tramite la nostra esperienza nello sviluppo di una strategia di transfer pricing su misura per il vostro business.
I nostri servizi coprono l'intero spettro dei servizi di consulenza nell'ambito del transfer pricing sia in altre tematiche collegate al transfer pricing (p.e. Patent Box, valutazione dei beni intangibili, problematiche legate alle stabili organizzazioni) , in particolare:
Predisposizione Documentazione sui prezzi di trasferimento
- Documentazione di gruppo (“Masterfile”)
- Documentazione specifica del contribuente (“Documentazione Nazionale”)
Progettazione di politiche di prezzi di trasferimento
Progettazione e implementazione di politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento allineate con l’analisi della catena del valore per gruppi nazionali e multinazionali.
Definizione di politiche che rispettino il principio di libera concorrenza attraverso la corretta applicazione delle metodologie incluse nelle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, consentendo il rispetto dei relativi obblighi in materia in tutti i Paesi in cui il gruppo opera.
Assistenza nell’implementazione delle nuove politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento, adattando, se necessario, le procedure interne del gruppo.
Accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento (APA)
Progettazione, presentazione della relativa istanza e negoziazione di APA unilaterali, bilaterali o multilaterali presso le autorità fiscali interessate, che consentono di avere certezza in merito all’adeguatezza delle proprie politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento aventi ad oggetto le transazioni transfrontaliere infragruppo, evitando in tal modo rischi fiscali e potenziali controversie internazionali in materia di prezzi di trasferimento.
Assistenza nei procedimenti fiscali
Mediante coordinamento con i vostri consulenti fiscali, difesa delle posizioni e delle politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento in sede di verifica fiscale, nonchè nei procedimenti di natura pre-contenziosa e contenziosa (mediante presentazione d’istanza di accertamento con adesione o ricorso innanzi alle commissioni tributarie) o nelle procedure amichevoli di risoluzione delle controversie (Mutual Agreement Procedures – MAP).
Analisi dei rischi e Due Diligence
Verifica della conformità delle politiche in materia di prezzi di trasferimento con riferimento ai requisiti locali in merito alle metodologie utilizzabili, nonchè alla documentazione delle transazioni infragruppo al fine di aderire al regime di “oneri documentali” italiano.
Individuazione di potenziali rischi fiscali e preparazione di raccomandazioni, miglioramenti e piani correttivi per tale finalità.
Analisi dell’impatto delle misure introdotte quale risultato del Progetto BEPS dell’OCSE/G20 con le vostre vostre politiche in materia di prezzi di trasferiment.
Studi di benchmarking e analisi di comparabilità
Perdisposizione di analisi di benchmarking e di comparabilità in conformità con le Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento ai fini dell’inclusione delle stesse nella relativa documentazione o per altre finalità a seconda delle esigenze del contribuente.
Determinazione dell’intervallo di libera concorrenza con riferimento a transazioni di natura commerciale, industriale, di servizi, finanziaria o avente ad oggetto beni immateriali, per il tramite di sofisticate analisi economiche e mediante l’utilizzo delle banche dati più complete disponibili sul mercato
Country-by-Country Reporting
Assistenza nella predisposizione della documentazione in materia di Country-by-Country Reporting e per quanto concerne i relativi criteri qualitativi.
Analisi del rischio con riferimento alle politiche di determinazione dei prezzi di trasferimento di gruppo e alle informazioni riportate.
Analisi dei rischi con riferimento alla politica di determinazione dei prezzi di trasferimento a livello di gruppo e alle informazioni riportate nella relativa documentazione.
Global Coordinated Documentation
Assistenza nella predisposizione di un set di documentazione Transfer Pricing per l’intero Gruppo, secondo un approccio globale coordinato che permette di soddisfare i requisiti a livello locale, evitando processi eccessivamente complessi o onerosi ove non necessari.
Analisi del modello di business e assistenza nella definizione della politica di Transfer Pricing
Supporto nell’esame della coerenza del modello di business con il sistema di pricing intercompany per individuare e mitigare potenziali rischi relativi alla politica dei prezzi di trasferimento adottata, attraverso un approccio in linea con gli sviluppi internazionali in corso.
Assistenza nella definizione, formalizzazione e implementazione delle policy di Transfer Pricing
Advance Pricing Agreement (Ruling Internazionale)
Assistenza e supporto nel corso delle procedure di negoziazione di Advance Pricing Agreement (APA) unilaterali e multilaterali con l’Amministrazione Finanziaria.