
L’art. 4 co. 1 e 2 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), con riguardo ai soggetti passivi IVA e a partire dal 2017:
- ha innovato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), stabilendo nuove regole per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (nuova versione dell’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122);
- ha introdotto l’obbligo di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21-bisdel DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122).
Il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214 ha approvato,a decorrere dalle comunicazioni relative al 1° trimestre 2018:
- la nuova versione del modelloper effettuare la comunicazione dei datidelle liquidazioni perio-diche IVA (d’ora in avanti “Comunicazione”);
- le istruzioni per la sua compilazione;
- le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica dei dati.
2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
L’art. 21-bisco. 1 e 3 del DL 78/2010 individua i soggetti obbligati e quelli esonerati dalla presentazione della Comunicazione.
I soggetti obbligati sono tenuti all’adempimento anche in presenza di liquidazione IVA con eccedenza a credito.
2.1 SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati alla presentazionedella Comunicazione, ai sensi dell’art. 21-bisco. 1 del DL78/2010, i soggetti passivi IVA, ossia:
- gli esercenti attività d’impresa (art. 4 del DPR 633/72);
- gli esercenti arti e professioni (art. 5 del DPR 633/72).
A titolo esemplificativo sono tenuti all’adempimento, qualora non sussista uno dei casi di esonero descritti successivamente:
- le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
- gli imprenditori individuali residenti in Italia;
- gli artisti e professionisti residenti in Italia;
- le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante la propria identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-terdel DPR 633/72.
2.2 SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione, ai sensi dell’art. 21-bisco. 3 del DL78/2010, i soggetti passivi IVA:
- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA,
- o non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA,
purché, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.
2.2.1 Soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, in base alle istruzioni al Modello IVA 2018 per il 2017:
- i soggetti passivi IVA che, per il periodo d’imposta, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ex 10 del DPR 633/72;
- i soggetti passivi IVA che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui all’art. 36-bisdel DPR 633/72, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48 co. 2 del DL 331/93) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 del DPR 633/72 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
- i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “regime forfetario”), di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
- i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “contribuenti minimi”), di cui all’art. 27 co. 1 – 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 co. 6 del DPR 633/72, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e che non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del c.d. “rappresentante fiscale leggero” (art. 44 co. 3 secondo periodo del DL 331/93), avendo effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni della L. 16.12.91 398 (es. associazioni sportive dilettantistiche ed enti assimilati), esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies del DPR 633/72 per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro (sistema del “Mini one stop shop”, in sigla “MOSS”).
2.2.2 Soggetti esonerati dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche IVA
Sono esonerati dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche IVA, a titolo esemplificativo:
- i soggetti che, nel corso del periodo d’imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ex 10 del DPR 633/72 (tranne quelle indicate nel co. 1 ai n. 11, 18 e 19 del medesimo articolo), se hanno optato per la dispensa da adempimenti exart. 36-bisdel DPR 633/72;
- i soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “regime forfetario”), di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
- i soggetti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “contribuenti minimi”), di cui all’art. 27 co. 1 – 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
L’obbligo di invio della comunicazione non sussiste, inoltre, in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva), salvo che occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
3 STRUTTURA E CONTENUTO DEL NUOVO MODELLO
Il nuovo modello di Comunicazione, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214, si compone:
- del frontespizio;
- di un modulo, composto dal quadro VP denominato “Liquidazioni periodiche IVA”, in cui devono essere riportati il periodo di riferimento e i dati richiesti per ciascuna liquidazione periodica IVA.
3.1 FRONTESPIZIO
Il frontespizio presenta due facciate:
- la prima facciata riporta l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196;
- la seconda facciata contiene:
- alcuni dati generali (es. anno d’imposta al quale si riferisce la Comunicazione, partita IVA del contribuente, codice fiscale e codice carica del dichiarante se diverso dal contribuente, ecc.);
- la firma del contribuente (ovvero del suo rappresentante legale o negoziale o di un altro soggetto dichiarante indicato nella tabella “Codice carica” delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA);
- l’impegno alla presentazione telematica, da compilare e sottoscrivere a cura dell’incaricato alla trasmissione della Comunicazione.
3.2 QUADRO VP
Il quadro VP contiene 14 righi:
- VP1: periodo di riferimento (mese o trimestre) a cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione e altre caselle da compilare in relazione a situazioni particolari (subfornitori, eventi eccezionali e operazioni straordinarie);
- VP2: totale delle operazioni attive (al netto dell’IVA);
- VP3: totale delle operazioni passive (al netto dell’IVA);
- VP4: IVA esigibile;
- VP5: IVA detratta;
- VP6: IVA dovuta o a credito;
- VP7: debito del periodo precedente se non superiore a 25,82 euro;
- VP8: credito del periodo precedente;
- VP9: credito dell’anno precedente;
- VP10: versamenti auto UE;
- VP11: crediti d’imposta;
- VP12: interessi dovuti per liquidazioni trimestrali;
- VP13: acconto dovuto (ammontare e codice relativo al metodo utilizzato per determinarlo);
- VP14: IVA da versare o a credito.
l soggetti passivi IVA devono compilare un modulo distinto per ogni liquidazione d’imposta; pertanto:
- i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente compilano tre moduli VP per ogni Comunicazione (un modulo per ciascun mese compreso nel trimestre di riferimento);
- i soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente compilano un solo modulo VP per ogni Comunicazione.
3.2.1 Contribuenti con liquidazione trimestrale per opzione
I contribuenti che eseguono le liquidazioni trimestrali per opzione devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del pro rata).
Tuttavia, resta fermo che il versamento dell’IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14.
3.2.2 Contribuenti con contabilità separate
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.
Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla presentazione della Comunicazione, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.
3.2.3 Liquidazione IVA di gruppo
Nel caso di liquidazione IVA di gruppo, sia l’ente o la società commerciale controllante che gli enti o le società commerciali controllati che vi partecipano, devono presentare singolarmente le proprie Comunicazioni.
L’ente o società commerciale controllante deve presentare anche una Comunicazione per ilgruppo.
3.2.4 Metodo di determinazione dell’acconto IVA
La nuova versione del modello di Comunicazione prevede la casella “Metodo” (rigo VP13) che deve essere compilata indicando uno dei seguenti codici relativi al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA:
- “1” per il metodo storico;
- “2” per il metodo previsionale;
- “3” per il metodo analitico-effettivo;
- “4” per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.
4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Di seguito si riportano le modalità e i termini di presentazione della Comunicazione, in relazione alle liquidazioni IVA relative al 2018.
4.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La Comunicazione, debitamente sottoscritta dal contribuente (ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale o da un altro soggetto dichiarante indicato nella tabella “Codice carica” delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA), deve essere presentata esclusivamente per via telematica:







