1 Premessa

L’art. 1 del DL 20.6.2017 n. 91 (c.d. “decreto Sud”), convertito nella L. 3.8.2017 n. 123, riconosce una misura agevolativa, sotto forma di finanziamenti, al fine di promuovere la costituzione da parte di giovani imprenditori di nuove imprese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, denominata “Resto al Sud”.

Con il DM 9.11.2017 n. 174, pubblicato sulla G.U. 5.12.2017 n. 284, sono state definite le disposi­zioni attuative dell’agevolazione.

Inoltre, mediante il DM 15.12.2017, pubblicato sulla G.U. 15.1.2018 n. 11, sono state stabilite le modalità per la prestazione, ai previsti finanziamenti bancari, della garanzia del “Fondo di Garanzia per le PMI”.Infine, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circ. 22.12.2017 n. 33 (pubblicata sulla G.U. 29.12.2017 n. 302):

  • ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande;
  • ha fornito ulteriori indicazioni operative sulla concessione dell’agevolazione.

2 Soggetti beneficiari

La misura riguarda i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che, al momento della presenta­zione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • siano residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria (o entro 120 giorni se residenti all’estero);
  • non risultino già titolari di attività d’impresa in esercizio al 21.6.2017 (data di entrata in vigore del suddetto DL 91/2017) o beneficiari, nell’ultimo triennio (a decorrere dalla data di presentazione della domanda), di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità;
  • siano già costituiti nella forma di impresa individuale o società, ivi incluse le società cooperative, al momento della presentazione dell’istanza o si costituiscano entro 60 giorni (o 120 giorni in caso di residenza all’estero) dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria;
  • al momento dell’accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.

Requisito di età

In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il previsto requisito del limite di età si inten­de soddisfatto se posseduto alla suddetta data del 21.6.2017 (art. 11 co. 2-ter del DL 148/2017 conv. L. 172/2017).

Società

Le società possono essere costituite anche da soci persone fisiche che non abbiano i requisiti anagrafici di cui sopra, a condizione che:

  • la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo;
  • gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti.

Tali soci non possono accedere alle agevolazioni in commento.

Imprese agricole

Per effetto dell’art. 2 del DL 91/2017 (conv. L. 123/2017), la misura è estesa anche alle imprese agricole di cui all’art. 10 del DLgs. 21.4.2000 n. 185.

Mantenimento della residenza e della sede legale e operativa

Per tutta la durata del finanziamento, i beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza e le PMI beneficiarie delle agevolazioni devono mantenere la sede legale e operativa nelle suddette Regioni.

3 Oggetto dell’agevolazione

In linea generale, sono oggetto dell’agevolazione i progetti imprenditoriali relativi alla:

  • produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura;
  • fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici

3.1 Attività escluse

Sono, invece, escluse le attività libero professionali e del commercio, ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività d’impresa.

L’elenco completo delle attività non ammissibili è riportato in allegato alla citata circ. 22.12.2017 n. 33.

3.2 Avvio dei progetti imprenditoriali

I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente:

  • alla presentazione della domanda di agevolazione;
  • ovvero alla data di costituzione della società, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.

A tal fine, per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni. La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro 24 mesi dal provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il soggetto gestore (Invitalia) accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente.

Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.

3.3 Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni in esame le spese, necessarie alle finalità del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

  • opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all’attività del soggetto beneficiario nel limite massimo del 30% del programma di spesa;
  • macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  • spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attività d’impresa nella misura massima del 20% del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, maturati entro il termine di ultimazione del progetto di investimento, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata.

 

Viene, inoltre, chiarito che:

  • le spese sono ammesse al netto dell’IVA;
  • i pagamenti dei titoli di spesa oggetto del programma di spesa devono essere effettuati esclu­sivamente utilizzando il conto corrente dedicato alla realizzazione del programma, attra­verso bonifici, carte di credito e debito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili com­provati da microfilmatura;
  • indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA e dei cespiti ammortizzabili.

Spese escluse

Non sono ammissibili alle agevolazioni in esame le spese:

  • relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback, fatta eccezione dei canoni di leasing maturati entro il termine di ultimazione del progetto imprenditoriale;
  • per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
  • riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
  • effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
  • relative a commesse interne;
  • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • notarili, di imposte e tasse;
  • relative all’acquisto di automezzi, fatta eccezione per quelli strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;
  • di importo unitario inferiore a 500,00 euro;
  • relative alla progettazione, alle consulenze e all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.

4 Agevolazione

La misura agevolativa consiste in un finanziamento per la realizzazione del progetto imprenditoriale fino ad un massimo di 50.000,00 euro per ciascun richiedente.

Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti richiedenti, già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l’importo massimo del finanziamento è pari a 50.000,00 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000,00 euro.

Per le attività imprenditoriali nel settore della pesca e dell’acquacoltura l’importo complessivo degli aiuti de minimis non può superare, per ciascuna impresa beneficiaria delle agevolazioni in commento, 30.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014.

Il finanziamento, a copertura del 100% delle spese ammissibili, è così articolato:

  • 35% come contributo a fondo perduto, erogato dal soggetto gestore della misura (Invitalia);
  • 65% sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalità e alle condizioni economiche definite dall’apposita convenzione, da rimborsare entro otto anni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento.

Il suddetto finanziamento bancario è assistito:

  • da un contributo in conto interessi erogato da Invitalia;
  • dalla garanzia prestata dal “Fondo di Garanzia per le PMI”, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal citato DM 15.12.2017.

Massimali

Le agevolazioni sono concesse tenuto conto di quanto disciplinato dal DL 91/2017 e, con riferi­mento agli specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dai regolamenti comunitari de minimis.

La verifica del rispetto dei massimali de minimis tiene conto anche dell’agevolazione, in termini di ESL, derivante dalla concessione della garanzia.

5 Procedura di accesso all’agevolazione

Le agevolazioni in commento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedi­mento a sportello.

5.1 Modalità di presentazione delle domande

Le domande di agevolazione devono essere:

  • redatte in lingua italiana;
  • compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet di Invitalia (invitalia.it), nella sezione “Resto al Sud”, secondo le modalità e gli schemi pubblicati in tale sito;
  • firmate digitalmente ai sensi del DLgs. 7.3.2005 n. 82, dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda;
  • corredate dal progetto imprenditoriale e dalla documentazione richiesta, fatta salva la successiva trasmissione della documentazione stessa nel caso di PMI costituenda.

Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.

 

Non è possibile presentare, per il medesimo progetto imprenditoriale, più domande di agevolazione.

5.2 Termini di presentazione delle domande

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15.1.2018; non è previsto un termine finale.

Le domande sono comunque valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e le agevola­zioni sono concesse fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

5.3 Documentazione da allegare alla domanda

Il progetto imprenditoriale, da compilare utilizzando la suddetta procedura informatica, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:

  • dati e profilo del soggetto richiedente;
  • descrizione dell’attività proposta;
  • analisi del mercato e relative strategie;
  • aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
  • aspetti economico-finanziari.

 

Congiuntamente alla domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi:

  • l’atto costitutivo, o documentazione equivalente in caso di ditta individuale (certificato di attribu­zione della partita IVA);
  • lo statuto, in caso di società;
  • l’attestazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.

PMI costituenda

Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di PMI costituenda, in possesso dei requisiti:

  • la domanda di agevolazione deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale;
  • l’ulteriore documentazione deve essere trasmessa elettronicamente, tramite la medesima procedura informatica, entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo della valutazione, ovvero 120 giorni nel caso in cui una delle persone fisiche, in possesso dei requisiti, sia residente all’estero.

5.4 Data di presentazione della domanda

Al termine della procedura di compilazione del progetto imprenditoriale e dell’invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettro­nico.

La data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.

5.5 Richiesta di integrazioni

Nel caso in cui la documentazione presentata risulti illeggibile, errata e/o incompleta, Invitalia provvede a richiedere al soggetto richiedente, a mezzo PEC, adeguate integrazioni al fine di rendere completa la documentazione.

Tali integrazioni dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza.

6 Valutazione delle domande

Le richieste di agevolazione, corredate dalla documentazione richiesta, sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Invitalia termina l’istruttoria entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda (salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione).

 

Il procedimento di valutazione comprende:

  • la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni;
  • l’esame di merito.

 

Quest’ultimo è basato sui seguenti criteri di valutazione:

  • adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci rispetto alla specifica attività prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute;
  • capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
  • potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa e relative strategie di marketing;
  • sostenibilità tecnico-economica dell’iniziativa, con particolare riferimento all’equilibrio economico, nonché alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;
  • verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilità della garanzia del “Fondo di Garanzia per le PMI”.

 

Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, Invitalia invia una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. 7.8.90 n. 241.

All’esito del procedimento istruttorio o di quest’ultima procedura, Invitalia:

  • individua i soggetti beneficiari;
  • comunica a mezzo PEC ai soggetti richiedenti l’esito della valutazione.

7 Provvedimento di concessione

Invitalia trasmette al soggetto beneficiario, con comunicazione via PEC all’indirizzo indicato nella domanda di agevolazione, il provvedimento di concessione.

Il soggetto beneficiario, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, restituisce, a pena di decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC.

In caso di mancata restituzione nei termini previsti, Invitalia comunica la decadenza del provve­dimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.

8 Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo a fondo perduto avviene su richiesta del soggetto beneficiario firmata digitalmente dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due.

Le richieste dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet di Invitalia (www.invitalia.it), secondo le modalità e gli schemi disponibili.

Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

Disponibilità finanziarie

In ogni caso, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle previste disponibilità finanziarie (pari a 1,25 miliardi di euro).

8.1 Prima richiesta

La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire soltanto successi­vamente all’avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice.

La richiesta:

  • deve riguardare almeno il 50% del programma di spesa;
  • avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l’unità produttiva.

 

Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione la documentazione attestante almeno:

  • la disponibilità dei locali idonei all’attività;
  • l’avanzamento contabile del programma d’investimento;
  • la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell’inesistenza di procedure esecutive, procedi­menti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa medesima;
  • l’avvenuta erogazione del finanziamento bancario.

 

Successivamente all’esito positivo della verifica della documentazione, Invitalia, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all’erogazione al soggetto bene­ficiario del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.

8.2 Saldo

La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa.

Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell’agevolazione.

Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla suddetta docu­mentazione:

  • la documentazione attestante la prova dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa;
  • l’autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività.

 

Invitalia potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.

L’erogazione del saldo del contributo a fondo perduto è, in ogni caso, subordinata all’esito positivo della verifica della suddetta documentazione e del sopralluogo di verifica degli investimenti realiz­zati e delle spese sostenute di cui al programma di spesa.

Successivamente all’esito positivo della verifica della documentazione e del suddetto sopralluogo, Invitalia, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all’eroga­zione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa presentata.

8.3 Contributo in conto interessi

L’erogazione del contributo in conto interessi avverrà in corrispondenza della scadenza delle singole rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento bancario concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario.

Invitalia, verificate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all’erogazione del contributo in conto interessi maturato, nei 30 giorni precedenti la scadenza della singola rata.

L’importo è erogato alla banca finanziatrice, sulla base di apposito mandato irrevocabile all’incasso conferito dal soggetto beneficiario.

8.4 Parziale realizzazione del programma di spesa

In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la quota di agevolazioni:

  • è subordinata alla verifica da parte di Invitalia dell’organicità e della funzionalità dell’intervento realizzato;
  • è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili.

9 Vigilanza, controlli e ispezioni

In ogni fase del procedimento, Invitalia può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare:

  • le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni;
  • lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

 

A tali fini, il soggetto beneficiario deve tenere a disposizione i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate.

10 ipotesi di revoca

Invitalia dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:

  • sia verificata l’assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documenta­zione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso soggetto beneficiario e non sanabili;
  • i soggetti beneficiari, successivamente all’ottenimento del provvedimento di concessione, risultino titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
  • i soggetti beneficiari, successivamente all’ottenimento del provvedimento di concessione, tra­sferiscano la residenza al di fuori delle Regioni ammesse, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
  • il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle age­volazioni, entro il prescritto termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;
  • il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restitu­zione del finanziamento bancario;
  • il soggetto beneficiario cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l’atti­vità, prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
  • il soggetto beneficiario si trovi in una condizione di fallimento, messa in liquidazione o sotto­posizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
  • il soggetto beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del programma di spesa;
  • il soggetto beneficiario apporti variazioni relative alla localizzazione dell’unità produttiva e all’attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato ed individuato nel provvedimento di concessione;
  • negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in rela­zione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, come specificati dal DM 174/2017 ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento

 

La revoca totale delle agevolazioni comporta la decadenza del provvedimento di concessione.

In tal caso, il soggetto beneficiario non ha diritto a ricevere le quote di contributi eventualmente non ancora erogate ed è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.

 

In caso di revoca parziale, Invitalia procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.

Recupero coattivo dell’agevolazione

La revoca, totale o parziale, è disposta da Invitalia, che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi:

  • anche mediante la procedura di iscrizione a ruolo di cui al DPR 602/73;
  • maggiorati dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

11 cumulo con altre agevolazioni

Le agevolazioni in commento sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazione concesse all’im­presa a titolo di de minimis, nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti comunitari de minimis.