1 PREMESSA

Sono stati emanati alcuni provvedimenti attuativi con riferimento ad agevolazioni fiscali concesse sotto forma di crediti d’imposta.

La presente Circolare analizza, in particolare, i seguenti provvedimenti:

  • il DM 15.3.2018, attuativo dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;
  • il DM 15.3.2018, attuativo delle agevolazioni destinate alle imprese di distribuzione cine­ma­to­grafica e audiovisiva, alle imprese di esercizio cinematografico, al potenziamento dell’offerta cinematografica, all’attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo e alle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo che effettuano apporti alla produzione cinematografica;
  • il DPCM 28.3.2018, relativo al credito d’imposta per la ristrutturazione degli impianti calcistici;
  • il DPCM 23.4.2018, relativo al credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici;
  • il DM 23.4.2018, recante le disposizioni attuative del credito d’imposta per le librerie.

2 CREDITI D’IMPOSTA PER IL SETTORE CINEMATOGRAFICO

Con due DM datati entrambi 15.3.2018, pubblicati sul S.O. n. 24 alla G.U.25.5.2018 n. 120, sono state emanate le disposizioni attuative relative ai crediti d’imposta per il settore cinematografico e audiovisivo, disciplinati dagli artt. 15 – 21 della L. 14.11.2016 n. 220.

2.1 IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA

Con uno dei due DM 15.3.2018 sono state definite le nuove disposizioni applicative dei crediti d’im­posta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, di cui all’art. 15 della L. 220/2016.

Tale decreto abroga e sostituisce i precedenti DM 7.5.2009 e DM 5.2.2015.

2.1.1 Beneficiari

Possono beneficiare di tale agevolazione i produttori indipendenti che:

  • abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
  • al momento dell’utilizzo del beneficio, siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, alla quale sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
  • abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 40.000,00 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone (tali limiti sono ridotti a 10.000,00 euro in relazione alla produzione di cortometraggi, ovvero di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi);
  • siano diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
  • siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1.

2.1.2 Oggetto dell’agevolazione

L’agevolazione spetta in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di opere audiovisive che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 220/2016, abbiano la nazionalità italiana e i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A allegata al presente DM 15.3.2018.

Le opere audiovisive eleggibili al credito d’imposta sono:

  • le opere cinematografiche o film;
  • le opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un’emittente televisiva nazionale;
  • le opere audiovisive destinate al pubblico per mezzo di un fornitore di servizi media audiovi­sivi su altri mezzi.

Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile dell’opera audiovisiva sono indicate, a titolo esemplificativo, nella Tabella B allegata al DM in commento e sono specificate nella modu­listica predisposta dalla Direzione Generale Cinemadel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2.1.3 Misura dell’agevolazione

La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione:

  • allo sviluppo di opere audiovisive;
  • alle opere cinematografiche;
  • alle opere televisive e opere web.

Sviluppo di opere audiovisive

Ai produttori indipendentispetta un credito d’imposta in misura pari al30%delle spese sostenute per lo sviluppo di film e opere televisive e web, diversi dai cortometraggi, che abbiano superato il test di eleggibilità culturale previsto alla Tabella A, fino a un massimo annuo di credito di300.000,00europer ciascuna impresa ovvero per ciascun gruppo di imprese.

Il credito d’imposta spetta per le opere la cui sceneggiatura sia stata commissionata, realizzata e de­positata presso gli organi preposti alla tutela del diritto d’autore a partire dall’entrata in vigore del decreto.

L’agevolazione è revocata qualora l’opera prodotta abbia durata inferiore o uguale a 52 minuti.

Opere cinematografiche

Aiproduttori indipendentispetta un credito d’imposta in misura pari al30%del costo eleggibile di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana fino all’ammontare mas­simo annuo di8.000.000,00 di euro per impresa ovvero per ciascun gruppo di imprese. Non concorronoal raggiungimento di detto limite annuale i crediti d’imposta riconosciuti alla medesima impresa o al medesimo gruppo di imprese, in relazione alla produzione di opere audiovisive.

Nel caso in cui il produttore indipendente detenga una quota di diritti di proprietà sull’opera supe­riore al 50%, si applica l’aliquota del 30% su tutte le spese sostenute direttamente dal produttore indipendente medesimo, anche eccedenti la quota di partecipazione alla produzione associata.

Opere televisive e opere web

Ai produttori originari indipendenti spetta un credito d’imposta per le spese sostenute fino all’am­montare massimo annuo di 10.000.000,00 di euro per impresa ovvero per ciascun gruppo di imprese, calcolato in base alle aliquote distinte previste in relazione a ciascuna fattispecie (15%, 20%, 25% o 30%).

Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d’imposta fruiti dalla medesima impresa o dal medesimo gruppo di imprese in relazione alla produzione di opere cinematografiche.

2.1.4 Richieste per l’ottenimento delle agevolazioni

Le richieste per i crediti d’imposta in esame, disciplinate rispettivamente dagli artt. 11, 13 e 18 del DM 15.3.2018, possono essere presentate, per ciascun anno, nelle seguenti tre sessioni:

  • prima sessione, dal 1° febbraio al 15 maggio;
  • seconda sessione, dal 16 giugno al 15 settembre;
  • terza sessione, dal 15 ottobre al 30 dicembre.

 

Se scadono in un giorno festivo o prefestivo, i termini sono prorogati al primo giorno seguente non festivo.

Con riferimento al 2017 saranno stabilite due sessioni per le richieste dei crediti d’imposta.

2.2 ALTRI CREDITI D’IMPOSTA

Con l’altro DM 15.3.2018 sono state definite le disposizioni applicative dei restanti crediti d’imposta per il settore cinematografico e audiovisivo.

Si tratta, in particolare, dei crediti d’imposta relativi:

  • alle imprese di distribuzione cinematografica (art. 16 della L. 220/2016);
  • alle imprese di esercizio cinematografico (art. 17 co. 1 della L. 220/2016);
  • al potenziamento dell’offerta cinematografica (art. 18 della L. 220/2016);
  • all’attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo (art. 19 della L. 220/2016);
  • alle imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo che effettuano apporti alla produzione cinematografica(art. 20 della L. 220/2016).

 

Il DM 15.3.2018 determina:

  • i limiti di importo per opera o beneficiario;
  • le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica;
  • la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali;
  • le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richie­sta e il riconoscimento del credito d’imposta.

Tale decreto abroga i precedenti DM 21.1.2010.

Con particolare riferimento alle imprese di distribuzione cinematografica, si evidenzia che per le opere la cui distribuzione internazionale è avvenuta tra l’1.1.2017 e il 25.5.2018, la richiesta di riconoscimento del credito d’imposta deve essere presentata entro il 24.6.2018 (30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in commento).

2.3 CARATTERISTICHE COMUNI

In linea generale i suddetti crediti d’imposta:

  • non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rilevano ai fini della determinazione del pro ratadi deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 96 e 109 co. 5 del TUIR;
  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione; il modello F24 deve essere presentato tramite iservizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’opera­zione di versamento.

3 CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI CALCISTICI

Con il DPCM 28.3.2018, pubblicato sulla G.U.28.5.2018 n. 122, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici,di cui all’art. 22 co. 3-bisdel DLgs. 9.1.2008 n. 9 (introdotto dall’art. 1 co. 352 lett. a) della L.27.12.2017 n.205, legge di bilancio 2018).

3.1 SOGGETTI BENEFICIARI

L’agevolazione è riconosciuta a tutte le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A di cui all’art. 22 del DLgs. 9/2008, appartenenti alla:

  • Lega nazionale professionisti B;
  • Lega calcio professionistico;
  • Lega nazionale dilettanti, ivi comprese tra queste ultime quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria.

3.2 AMBITO OGGETTIVO

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta è necessario che:

  • l’intervento di ammodernamento dell’impianto calcistico consista in una ristrutturazione ediliziacome definita dall’art. 3 co.1 lett. d) del DPR 6.6.2001 n. 380;
  • la ristrutturazione abbia ad oggetto gli impianti calcistici di proprietà del soggetto interessato ovvero quelli di cui fa uso in regime di concessione amministrativa;
  • l’intervento di ristrutturazione agevolato sia realizzato entro il terzo periodo d’imposta successivo all’attribuzione delle risorse di cui all’art. 22 del DLgs. 9/2008.

Nozione di impianto calcistico

Per“impianto calcistico”si intende il terreno di gioco e tutte le volumetrie e le strutture a esso strettamente connesse e funzionali.

Attestazione di effettivo sostenimento delle spese

L’effettivo sostenimento delle spese,ai sensi dell’art. 109 del TUIR,deve risultare da apposita atte­stazionerilasciata:

  • dal presidente del collegio sindacale;
  • ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
  • ovvero da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
  • ovvero dal responsabile del CAF.

3.3 MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta spetta:

  • in misura pari al 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna società di calcio interessata a titolo di mutualità della Lega di Serie A;
  • nel limite massimo di 25.000,00 euro all’anno per ciascun soggetto beneficiario;
  • entro i limiti previsti per gli aiuti “de minimis”(regolamento UE n. 1407/2013).

3.4 PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE

3.4.1 Presentazione della richiesta

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti interessati, beneficiari della mutualità, devono presentare apposita domanda:

  • all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi;
  • comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati

La domanda, da definire con apposito provvedimento del suddetto Ufficio dello Sport, deve conte­nere:

  • gli elementi identificativi della società calcistica;
  • il costo complessivo degli interventi di ammodernamento realizzati;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
  • l’ammontare del contributo sotto forma di credito d’imposta richiesto;
  • la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, relativa al rispetto dei requisiti per il regime “de minimis”.

3.4.2 Comunicazione del riconoscimento o del diniego dell’agevolazione

Entro i successivi 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’invio delle istanze, l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a quattro milioni di euro annui) e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti:

  • determina la percentuale massima del credito d’imposta spettante;
  • comunica alle società calcistiche il riconoscimento del credito d’imposta, con l’importo effet­tivamente spettante, ovvero il diniego dell’agevolazione.

3.5 MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizionedall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

3.6 REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

È prevista la revoca del credito d’imposta nel caso in cui:

  • venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
  • ovvero, qualora la documentazione richiesta contenga elementi non veritieri.

 

Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

4 CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI PER LA RISTRUT-TURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (C.D. “SPORT BONUS”)

Con il DPCM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U.7.6.2018 n. 130, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta, introdotto dall’art. 1 co. 363- 366della L. 27.12.2017 n. 205(legge di bilancio 2018), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 con riferimento agli inter­venti di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorchè destinati ai soggetti concessionari (c.d. “Sport bonus”).

4.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, esercitate in forma individualeocollettiva, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

4.2 EROGAZIONI LIBERALI AGEVOLATE

Sono oggetto dell’agevolazione le erogazioni liberali:

  • effettuate nel corso dell’anno solare 2018;
  • in denaro, fino a 40.000,00 euro;
  • finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici (come definiti dall’art. 3 co. 1 lett. c) e d) del DPR 380/2001), ancorché in regime di concessione amministrativa.

Modalità di pagamento

Le erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • bonifico bancario;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, carte di credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari.

4.3 MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Lo Sport bonusè riconosciuto:

  • nella misura del 50% delle suddette erogazioni liberali;
  • nel limite del 3 per mille dei ricavi annui.

4.4 PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE

Lo Sport bonusè riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che, stando al decreto in commento, si aprono rispettivamente l’1.4.2018 e il 20.8.2018 (le risorse sono state infatti suddivise in due tranche).

4.4.1 Presentazione della richiesta

I soggetti interessati devono presentare un’apposita richiesta:

  • all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • utilizzando l’apposito modulo,reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, nel quale sono indicati l’importo dell’erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro bene­ficiario;
  • da inviaretramite PEC;
  • entro 30 giorni dall’apertura di ciascuna finestra.

 

Considerando che il DPCM 23.4.2018 in esame è stato pubblicato soltanto il 7.6.2018, quindi successivamente alla chiusura dellaprima finestra temporale prevista, non è chiaro se le finestre tem­porali saranno ridefinite o se si dovranno presentare tutte le istanze nella seconda finestra (con apertura dal 20.8.2018).

4.4.2 Riconoscimento dell’agevolazione

Nei 20 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, l’Ufficio per lo Sportpubblica sul pro­prio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale:

  • secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste;
  • sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra

Entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga l’importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato.

 

Il beneficiario dell’erogazione liberale ne dà comunicazione all’Ufficio per lo Sport:

  • entro 10 giorni;
  • inviando, tramite PEC, l’apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data e l’ammontare della donazione.

 

Entro 20 giorni dal ricevimento di tali comunicazioni, l’Ufficio per lo sport,accertata la corrispon­denza delle informazioni contenute in ciascuna di essecon quelle della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.

4.5 MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ufficio per lo Sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo;
  • solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

4.6 TRATTAMENTO FISCALE

Lo Sport bonus:

  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodid’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

4.7 REVOCA

Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei previsti requisiti.

Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

5 CREDITO D’IMPOSTA PER LE LIBRERIE

Con DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130, sono state definite le disposizioni applicative del credito d’imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all’art. 1 co.319- 321della L. 27.12.2017 n. 205(legge di bilancio 2018).

5.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti che:

  • sonoin possesso di classificazione ATECO principale 47.61 (“Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati”) o 47.79.1 (“Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”), come risultante dal Registro delle imprese;
  • hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
  • sonosoggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la pre­senza di una stabile organizzazione in Italia, alla quale sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • hanno sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri (disciplinata dall’art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, ovvero nel caso di libri usati dall’art. 36 del DL 41/95convertito) pari ad almeno il 70% deiricavi complessivamente dichia­rati.

5.2 DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

5.2.1 Parametri per il calcolo

Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, alle seguenti voci:

  • IMU;
  • TASI;
  • TARI;
  • imposta sulla pubblicità;
  • tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
  • spese per locazione, al netto dell’IVA;
  • spese per mutuo;
  • contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

 

Tali voci sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito d’imposta e si riferiscono ai locali dove si svolge l’attività di vendita al dettaglio di libri (tranne ovviamente la voce relativa ai contributiper i dipendenti).

Si evidenzia altresì che:

  • la tabella 1 allegata al DM 23.4.2018 definisce i massimali per ciascuna voce;
  • la tabella 2 allegata al DM 23.4.2018 definisce la percentuale diciascuna voce dicosto utilizzataqualeparametro per quantificare il credito d’imposta teorico spettante, in relazione ai previsti scaglioni di fatturato annuo derivanti dalla vendita dei libri.

5.2.2 Importi massimi riconosciuti

Il credito d’imposta è concesso a ciascun esercente:

  • nel rispetto dei limiti e delle condizioni per gli aiuti “de minimis” (regolamento UE n. 1407/2013);
  • comunque, fino all’importo massimo annuo di 20.000,00 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000,00 euro per gli altri esercenti.

 

Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito d’imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5% delle risorse disponibili.

5.3 PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE

Al fine del riconoscimento del credito d’imposta,i soggetti beneficiari devono presentareapposita richiesta:

  • alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività cul­tu­rali e del turismo;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
  • per via telematica;
  • entro il 30 settembre di ogni anno.

 

Entro i 30 giorni successivi, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali:

  • verifica la disponibilità delle risorse;
  • comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d’imposta spettante, riconosciutosecondo una specifica procedura.

5.4 MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la Direzione generale biblioteche ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante;
  • solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

5.5 TRATTAMENTO FISCALE

Il credito d’imposta:

  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro ratadi deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 96 e 109 co. 5 del TUIR;
  • deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è utilizzato, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

5.6 REVOCA

Il riconoscimento del credito d’imposta decade o è revocato:

  • nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;
  • qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal decreto attuativo.